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	<title>Studio Notarile Viggiani</title>
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	<description>in Lecco, via Leonardo da Vinci 15</description>
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		<title>L&#8217;alleanza che non ti aspetti: la Merkel (come Silvio) chiede a Monti di scendere in campo</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 16:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

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		<description><![CDATA[Potere di Mario Monti: fa succedere l’impensabile. Ad esempio, che Angela Merkel (le agenzie registrano il fatto verso le 16,30 di oggi) ripeta gli stessi concetti, quasi le stesse parole di Silvio Berlusconi, invitando Mario Monti a candidarsi. La palla ora è nel campo del Professore. La richiesta (congiunta) l&#8217;hanno firmata Angela &#38; Silvio. Basterà [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Potere di Mario Monti: fa succedere l’impensabile. Ad esempio, che Angela Merkel (le agenzie registrano il fatto verso le 16,30 di oggi) ripeta gli stessi concetti, quasi le stesse parole di Silvio Berlusconi, invitando Mario Monti a candidarsi. La palla ora è nel campo del Professore. La richiesta (congiunta) l&#8217;hanno firmata Angela &amp; Silvio. Basterà la stranissima coppia a convincerlo?</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.linkiesta.it/l-alleanza-che-non-ti-aspetti-la-merkel-come-silvio-chiede-monti-di-scendere-campo">qui</a></p>
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		<title>L&#8217;agenda digitale è legge, ecco che cosa cambierà nei prossimi mesi</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 15:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Riforme]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Agenda digitale è legge dello Stato. Il via libera definitivo è arrivato oggi nell&#8217;aula di Montecitorio (261 sì, 55 no e 131 astenuti). Il testo è sostanzialmente identico a quello licenziato dal Senato il 6 dicembre, con un maxi-emendamento sul quale il Governo aveva posto, anche in quel caso, la questione di fiducia. Tuttavia, l&#8217;attuazione [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;Agenda digitale è legge dello Stato</strong>. Il via libera definitivo è arrivato oggi nell&#8217;aula di Montecitorio (261 sì, 55 no e 131 astenuti). Il testo è sostanzialmente identico a quello licenziato dal Senato il 6 dicembre, con un maxi-emendamento sul quale il Governo aveva posto, anche in quel caso, la questione di fiducia. Tuttavia, l&#8217;attuazione dell&#8217;Agenda digitale sarà comunque un percorso a tappe con alcune misure previste partire da subito e la maggior parte del pacchetto spalmato nei prossimi anni. Sui tempi molto dipenderà anche dall&#8217;attività del Governo prima dello scioglimento.</p>
<p>L&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia, uno dei pilastri per l&#8217;attuzione dell&#8217;agenda è ancora in via di costituzione perché in attesa del decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Dopo le elezioni il nuovo Esecutivo sarà chiamato a presentare un documento per rimuovere ostacoli di natura legislativa e amministrativa.</p>
<p>Ecco alcune delle novità a partire dai prossimi mesi.</p>
<p><strong>Da gennaio 2013</strong></p>
<p>Partono le misure legate a domicilio digitale, alla comunicazione digitale dei documenti da parte della Pa e all&#8217;open data. Le amministrazioni pubbliche dovranno rendere accessibili i propri dati in modo da permettere a chiunque l&#8217;uso anche a scopi commerciali. I contratti della Pa saranno siglati con la firma digitale, così come è prevista la trasmissione telematica dei certificati di malattia. Sono inoltre previste delle sanzioni in caso di mancata trasmissione di documenti in via telematica tra Pa e tra Pa e cittadino. Sempre a gennaio parte anche la cartella clinica digitale, ampiamente sperimentata in numerose regioni. Quanto al capitolo giustizia digitale, è prevista la trasmissioni per via telematica delle comunicazioni tra i vari tribunali. Anche la gestione dei concorsi sarà obbligatoriamente digitale, mentre le dichiarazioni di fallimento potranno essere trasmesse in via telematica.</p>
<p><strong>A partire da marzo 2013</strong></p>
<p>Più incerti i tempi per arrivare al fascicolo sanitario nazionale.</p>
<p>Ogni paziente avrà una sorta di cartella clinica digitale aggiornata con gli esami e le cure che ha fatto. Ogni ospedale potrà così accedere a un database per sapere la storia clinica del paziente senza la necessità di documenti cartacei. Per il via libera è richiesta l&#8217;emanazione di un decreto e comunque non partirà prima di novanta giorni dal decreto.</p>
<p><strong>Da giugno 2013</strong></p>
<p>La pubblica amministrazione e i gestori di servizi pubblici saranno obbligati ad accettare pagamenti elettronici. Prevista inoltre la possibilità di pagare multe e tasse attraverso bonico o carta di credito (via web).</p>
<p><strong>Da gennaio 2014</strong></p>
<p>Obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti elettronici. Le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico saranno valide su tutto il territorio nazionale. Slitta all&#8217;anno scolastico 2014-15 l&#8217;introduzione di libri scolastici esclusivamente digitali o misti.</p>
<p><strong>Più incerti i tempi legati a due capisaldi dell&#8217;eGov: l&#8217;anagrafe unica e il documento digitale unificato</strong></p>
<p>La prima sarà operativa dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ma servirà più di un decreto per decidere funzionamento e tempistiche. Si tratta sulla carta di una piattaforma interoperabile in grado di connettere tutte le anagrafi locali dei Comuni. Consentirà l&#8217;aggiornamento annuale dei dati civici, il censimento e una volta a regime la trasmissione in via telematica dei certificati di nascita e morte direttamente dall&#8217;ospedale.</p>
<p>Richiede l&#8217;emanazione di un decreto della presidenza del Consiglio e del ministero dell&#8217;Interno il documento digitale unico che accorperà le funzioni di tessera sanitaria, carta nazionale dei servizi e carta di identità</p>
<p><strong>Nasce la startup innovativa</strong></p>
<p>Per la prima volta nell&#8217;ordinamento del nostro Paese viene introdotta la definizione di impresa innovativa (startup): stabilite agevolazioni fiscali e semplificazioni che toccano tutte le fasi del ciclo di vita di una startup, dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura. Le detrazioni fiscali per il 2013, 2014 e 2015 sono pari al 19% della somma investita ma aspettano un decreto attuativo a 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-13/lagenda-digitale-legge-ecco-141755.shtml?uuid=AbDg7iBH">qui</a></p>
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		<title>Società tra professionisti: il Consiglio Nazionale del Notariato pubblica un nuovo studio</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 08:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo studio, n. 41-2012/I, dal titolo “Prime note sulle società tra professionisti”. Lo studio, fatta una premessa sull’istituto, affronta i seguenti temi: società tra professionisti ed esercizio di attività professionali; i soci non professionisti; l’oggetto sociale, l’esclusività, la multiprofessionalità; il conferimento del professionista e l’exit dalla compagine [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo studio, n. 41-2012/I, dal titolo “Prime note sulle società tra professionisti”.</p>
<p>Lo studio, fatta una premessa sull’istituto, affronta i seguenti temi: società tra professionisti ed esercizio di attività professionali; i soci non professionisti; l’oggetto sociale, l’esclusività, la multiprofessionalità; il conferimento del professionista e l’exit dalla compagine sociale; il problema della costituzione della società tra professionisti in assenza del regolamento e la “salvezza” delle associazioni professionali e dei diversi modelli societari già vigenti; le società tra professionisti e notariato; addenda.</p>
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		<title>Clausola di prelazione: denuntiatio anche senza indicare il terzo acquirente</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 02:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>

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		<description><![CDATA[Non è necessariamente da configurare la nullità e l’inefficacia della “denuntiatio” connessa ad una clausola di prelazione statutaria nel caso in cui il socio che voglia “trasferire” le proprie azioni comunichi tale intenzione agli altri soci precisando il prezzo delle stesse senza indicare il nome del terzo acquirente. È quanto desumibile dalla sentenza dell’11 ottobre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Non è necessariamente da configurare la nullità e l’inefficacia della “denuntiatio”</strong> connessa ad una clausola di prelazione statutaria <strong>nel caso in cui il socio</strong> <strong>che voglia “trasferire” le proprie azioni</strong> <strong>comunichi tale intenzione</strong> agli altri soci precisando il prezzo delle stesse <strong>senza indicare il nome del terzo acquirente</strong>. È quanto desumibile dalla sentenza dell’11 ottobre 2012 della Corte d’Appello di Roma.</p>
<p>Contrariamente alla soluzione prevalente (cfr. Cass. 23 luglio 2012 n. 12797), la decisione in commento pone la clausola di prelazione in un contesto “convenzionale” (e non “reale”), nell’ambito del quale il promittente si obbliga a dare al prelazionario la preferenza, a parità di condizioni, rispetto ad altri per il caso in cui decida di stipulare un determinato contratto. Dal fatto di non avere consentito l’esercizio del diritto di prelazione, quindi, non consegue la nullità degli atti compiuti o dei negozi posti in essere, stante la natura obbligatoria della prelazione convenzionale, ma il solo rimedio del risarcimento del danno, che è pari al vantaggio patrimoniale che il promissario avrebbe conseguito se fosse stato preferito al terzo (cfr. Cass. 18 luglio 2008 n. 19928); essendo anche escluso che spetti al prelazionario pretermesso un vero e proprio diritto di riscatto fuori dalle ipotesi di prelazione legale espressamente regolamentate dalla legge (cfr., tra le altre, Trib. Roma 19 marzo 1998).</p>
<p>Con specifico riguardo al patto di prelazione di vendita di azioni, inoltre, i Giudici romani sottolineano come l’impegno pattizio di preferire i soci nella conclusione dell’affare implichi, in linea di principio, che la “denuntiatio” debba contenere anche l’indicazione del nome del terzo offerente. Tale onere deriva dall’esigenza di consentire ai soci, titolari del diritto di prelazione, una piena e corretta valutazione dell’opportunità di esercitare o meno tale diritto. Secondo un’autorevole dottrina (che assegna alla clausola di prelazione portata organizzativa e di tutela di interessi individuali), l’indicazione può anche ritenersi superflua in un’ottica di considerazione dell’interesse degli altri soci all’acquisto delle azioni, ma assume certamente una funzione decisiva sotto il profilo dell’interesse sociale al consentire o meno l’ingresso nella società di un nuovo socio.</p>
<p>In particolare, si tratta di tutelare, in relazione alla volontà delle parti di assegnare rilevanza all’“intuitus personae”, non soltanto uno specifico interesse a conservare una particolare omogeneità della compagine sociale, quanto, e sopratutto, una completa valutazione circa l’opportunità di esercitare o meno la prelazione, sia perché la serietà e congruità dell’offerta possono dipendere anche dalla persona dell’offerente, sia perché non può disconoscersi l’esigenza di una valutazione dell’opportunità di nuovi ingressi (cfr. Cass. 12 giugno 2001 n. 7879).</p>
<p>Il prelazionario va messo in condizione di esercitare il proprio diritto</p>
<p>A fronte di ciò, precisato che la “denuntiatio” – che può certamente essere effettuata in un momento successivo a quello dell’inizio delle trattative con il terzo e che può sempre essere revocata senza ledere il diritto del prelazionario – deve essere fatta con valore di proposta ed in maniera tale da mettere il prelazionario nella condizione di esercitare il proprio diritto, non necessariamente occorre ravvisarne la nullità e l’inefficacia quando, come accadeva nel caso di specie, si omette l’indicazione del terzo acquirente. Da un lato, infatti, la comunicazione da parte del socio intenzionato a trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni all’altro socio rimetteva alla volontà di quest’ultimo la possibilità di acquistare le azioni scegliendone la eventuale quantità. Dall’altro, la mancata specificazione del nominativo del terzo acquirente era la diretta conseguenza del fatto che questo, all’epoca, non era stato ancora individuato, proprio in considerazione della priorità accordata all’altro socio.</p>
<p>D’altra parte, la legge consente che la determinazione, sia pure parziale, dell’oggetto dell’obbligazione possa essere rimessa ad una delle parti – come accade nel meccanismo predisposto dall’art. 1285 c.c. – quando l’altra parte, la cui posizione non si presti ad essere alterata, sia salvaguardata contro i pericoli di abuso della parte cui è rimessa la “scelta”, come nelle ipotesi in cui alla parte viene conferito il potere di precisare il contenuto di una prestazione già fondamentalmente fissata o di apportarvi variazioni giustificate in base ad esigenze obiettive; ciò era proprio quanto sarebbe avvenuto nel caso di specie, considerando che il prezzo dell’eventuale compravendita delle azioni era stato già fissato, mentre era rimesso alla controparte semplicemente il potere di quantificare il numero di azioni oggetto di compravendita in virtù dell’esercizio del diritto di prelazione.</p>
<p>La comunicazione in questione, quindi, è stata considerata legittima in quanto contenente tutti i requisiti richiesti affinché il diritto di prelazione potesse essere esercitato con piena contezza.</p>
<p>fonte: <a href="http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_402652.aspx" target="_blank">qui</a></p>
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